cerca nel sito

immetti una parola chiave


cerca per materia

cerca per autorità

in questo sito è disponibile un archivio di 0 documenti in continuo aggiornamento

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Greenlex"

ART. 1 COSTITUZIONE- SEDE E DURATA
E' costituita in Milano una associazione denominata "Associazione Greenlex", avente finalità scientifiche e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.
L'Associazione ha sede in Milano. Essa è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 FINALITA'
La finalità di carattere generale consiste nello studio, diffusione ed interpretazione di materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto dell'ambiente, del lavoro, del pubblico impiego e dell'energia.
Le finalità di carattere specifico e strumentali alla prima sono, in via esemplificativa, le seguenti:
• Aprire e rendere permanente un dialogo costante tra gli associati, i giuristi e gli studiosi dei profili tecnici connessi alle materie giuridiche;
• Favorire la collaborazione scientifico - professionale tra gli Associati
• Creare una rete di informazione sulle ricerche e sulle iniziative in corso, promuovendo tutte quelle che rispondono ad un interesse comune agli associati (Convegni, Seminari, Pubblicazioni).
• Sviluppare un sito internet dell'Associazione che possa costituire luogo di interscambio culturale e presentazione degli associati e delle loro attività scientifiche e professionali;
• Costituire uno strumento di supporto e coordinamento delle attività degli associati

ART. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
a) delle quote degli associati, che saranno definite anno per anno dall'Assemblea, a partire dal 2007
b) da ogni altro eventuale contributo, donazione, elargizione, lascito.

ART. 4 CATEGORIE DEI SOCI
a)Soci Fondatori: sono coloro che partecipano a fondare l'Associazione impegnandosi, tra l'altro ad alimentare con propri contributo il predetto sito internet.
b) Soci Ordinari: quelli che posseggono i seguenti requisiti: studi legali o liberi professionisti (avvocati o professionisti del settore ambientale e lavoristico) che condividono gli scopi dell'Associazione e che abbiano chiesto di aderire alla stessa.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
a) L'elettorato attivo e passivo spetta ai soci Fondatori ed ai Soci Ordinari;
b) Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale, stabilita di anno in anno, dall'Assemblea, entro il 15 febbraio.
c) I medesimi associati contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 6 ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di Socio si acquista, per gli Soci Ordinari, con il consenso unanime di tutti i Soci Fondatori.
La qualità di Associato può essere persa:
a) per recesso dell'associato,
b) per morosità,
c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.
I soci Ordinari ammessi all'Associazione sono tenuti a versare, in aggiunta alla quota sociale, la somma deliberata annualmente dall'Assemblea per i nuovi Associati, da corrispondersi quale contributo straordinario all'Associazione.
Chiunque perda per qualsiasi motivo la qualifica di Associato non ha titolo a ripetere quote o contributi versati nè alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi della medesima sono:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato scientifico

a) L'ASSEMBLEA
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati.
L'Assemblea ordinaria si riunisce entro i primi tre mesi dell'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea straordinaria si riunisce quando il Presidente, o almeno un terzo degli aventi diritto al voto attivo ne fa richiesta.
Le deliberazioni, salvo diverse indicazioni contenute nel Codice Civile per specifiche situazioni o contingenze, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei convenuti.
I membri possono delegare per iscritto altri membri a farsi rappresentare.

b) IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto a maggioranza dell'Assemblea.

c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E' composto dal Presidente e da 2 soci fondatori scelti nell'elenco di cui all'art. 4, lett. A, designati dai medesimi soci fondatori, nonché da due soci Ordinari, se presenti, e si occupa di tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nonché della gestione ed aggiornamento del sito internet di Greenlex.
Esso resta in carica, come anche il presidente, tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

d) IL COMITATO SCIENTIFICO
E' composto dai soci fondatori e da coloro che, una volta iscritti all'Associazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, saranno designati dalla maggioranza degli associati, ed è chiamato ad esprimersi sulle iniziative culturali e divulgative promosse o sponsorizzate dall'associazione.

ART. 8 RENDICONTO CONTABILE
Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi, e le entrate e le uscite dell'associazione.

ART. 9 FONDO COMUNE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
Le quote degli associati, i contributi, le entrate in genere ed i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione sia prevista dalla legge.

ART. 10 INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 11 MODIFICHE ALLO STATUTO. SCIOGLIMENTO
Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate con il consenso unanime dei soci fondatori, e con la maggioranza semplice dei soci ordinari.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.